Art. 6
In vigore dal 15 dic 2010
Entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione la strategia per la chiusura («strategia di chiusura») delle proprie attività, comprendente:
a)
un piano d’azione con pagamenti programmati e una data di chiusura preventivata;
b)
un percorso di disimpegno;
c)
il trattamento di eventuali importi residui e interessi percepiti alla chiusura del Fondo.
I successivi pagamenti al Fondo sono subordinati all’approvazione della strategia di chiusura da parte della Commissione. Se la strategia di chiusura non è presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2008, i pagamenti al Fondo sono interrotti fino alla presentazione della strategia.
Storico versioni
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