Art. 6

In vigore dal 15 dic 2010
Entro il 30 giugno 2008 il Fondo presenta alla Commissione la strategia per la chiusura («strategia di chiusura») delle proprie attività, comprendente: a) un piano d’azione con pagamenti programmati e una data di chiusura preventivata; b) un percorso di disimpegno; c) il trattamento di eventuali importi residui e interessi percepiti alla chiusura del Fondo. I successivi pagamenti al Fondo sono subordinati all’approvazione della strategia di chiusura da parte della Commissione. Se la strategia di chiusura non è presentata alla Commissione entro il 30 giugno 2008, i pagamenti al Fondo sono interrotti fino alla presentazione della strategia.
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