Art. 9
In vigore dal 15 dic 2010
Un rapporto finale è presentato alla Commissione sei mesi prima del termine previsto nella strategia di chiusura, oppure sei mesi dopo l’ultimo pagamento di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), se precedente, e contiene tutte le informazioni necessarie alla Commissione per valutare l’attuazione dell’attività di assistenza e il conseguimento degli obiettivi del Fondo.
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