Art. 4
In vigore dal 15 dic 2010
La Commissione, in collaborazione con il consiglio di gestione, determina le modalità idonee a favorire il coordinamento a tutti i livelli tra il Fondo e le autorità di gestione e gli organi di attuazione costituiti nel quadro degli interventi dei fondi strutturali interessati, in particolare nel quadro del programma PEACE.
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