Art. 2

In vigore dal 15 dic 2010
Il Fondo si avvale dei contributi conformemente alle disposizioni dell’accordo del 18 settembre 1986 tra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante il Fondo internazionale per l’Irlanda (in prosieguo: «l’accordo»). Nell’assegnazione dei contributi il Fondo attribuisce priorità ai progetti di natura transfrontaliera e ai progetti riguardanti ambedue le comunità, così da integrare le attività finanziate dai fondi strutturali, in particolare quelle del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell’Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell’Irlanda (in prosieguo: «il programma PEACE»). I contributi sono impiegati in modo da promuovere un durevole progresso economico e sociale nelle zone interessate. Essi non sono utilizzati in sostituzione di altre spese pubbliche o private.
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