Art. 8

In vigore dal 15 dic 2010
Un contributo del Fondo può essere impiegato per un’operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento dei fondi strutturali, soltanto se l’importo ottenuto sommando la cifra di detto aiuto finanziario e la cifra che rappresenta il 40 % del contributo del Fondo non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell’operazione.
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