Art. 8

Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione

In vigore dal 15 dic 2010
Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione 1.   Gli Stati membri ritirano dalla circolazione le monete in euro non adatte alla circolazione. 2.   Gli Stati membri rimborsano o sostituiscono le monete in euro diventate non adatte a causa di un lungo utilizzo o incidentalmente o che siano state scartate durante il processo di autenticazione per qualsiasi altra ragione. Gli Stati membri possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l’effetto prevedibile di alterarle, fatto salvo il rimborso di monete raccolte a fini caritativi, quali le monete gettate nelle fontane. 3.   Gli Stati membri assicurano che le monete in euro non adatte alla circolazione, una volta ritirate, siano distrutte mediante deformazione fisica e permanente, così da impedire che tali monete siano rimesse in circolazione o presentate ai fini del rimborso.
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