Art. 10

Imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione

In vigore dal 15 dic 2010
Imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione 1.   La persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro per il rimborso o la sostituzione le seleziona in base al taglio e le pone in appositi sacchetti o contenitori standardizzati, secondo le seguenti indicazioni: a) i sacchetti o contenitori devono contenere: i) 500 monete per i tagli da EUR 2 e EUR 1; ii) 1 000 monete per i tagli da EUR 0,50, EUR 0,20 e EUR 0,10; iii) 2 000 monete per i tagli da EUR 0,05, EUR 0,02 e EUR 0,01; iv) in caso di quantità inferiori, 100 monete per taglio; b) ciascun sacchetto o contenitore indica la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d’imballaggio e il numero del sacchetto o del contenitore; la persona fisica o giuridica che provvede alla consegna fornisce un elenco degli imballaggi indicante l’insieme dei sacchetti o contenitori consegnati; qualora le monete siano state trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose, gli imballaggi standardizzati sono accompagnati da una dichiarazione scritta che precisi le sostanze esatte impiegate; c) qualora il quantitativo totale delle monete in euro non adatte alla circolazione sia inferiore a quelli fissati alla lettera a), le monete in euro sono distinte in base al taglio e possono essere consegnate in imballaggi non standardizzati. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere requisiti diversi per l’imballaggio, come stabilito dalla loro legislazione nazionale alla data del 11 gennaio 2011.
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