Art. 6
Controlli degli Stati membri
In vigore dal 15 dic 2010
Controlli degli Stati membri
1. Gli Stati membri effettuano i controlli previsti dal presente articolo.
2. Gli Stati membri effettuano controlli annuali sul posto presso gli enti al fine di verificare, mediante test di individuazione, il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature utilizzate per il trattamento delle monete. Qualora il personale degli enti sia incaricato di verificare manualmente l’autenticità delle monete in euro che devono essere rimesse in circolazione, gli Stati membri ricevono l’assicurazione dagli enti che il loro personale sia adeguatamente formato a tale scopo.
3. Ciascuno Stato membro deve controllare annualmente un numero di apparecchiature per il trattamento delle monete il cui volume di monete in euro trattate durante l’anno equivale ad almeno il 25 % del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d’introduzione dell’euro fino alla fine dell’anno precedente. Il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione. Gli Stati membri si adoperano per garantire che le apparecchiature per il trattamento delle monete siano controllate a rotazione.
4. Qualora il numero delle apparecchiature per il trattamento delle monete da controllare annualmente a norma del paragrafo 3, sia superiore al numero delle apparecchiature funzionanti in un determinato Stato membro, tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete funzionanti in tale Stato membro sono controllate annualmente.
5. Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri possono decidere, previa notifica alla Commissione, che il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete da controllare annualmente sia tale che il volume di monete in euro trattate da tali apparecchiature durante l’anno equivalga ad almeno il 10 % del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato membro in questione dal momento dell’introduzione dell’euro fino alla fine dell’anno precedente.
6. Nell’ambito di questi controlli annuali, gli Stati membri verificano la capacità degli enti di autenticare le monete in euro valutando:
a)
l’esistenza di una politica scritta che preveda istruzioni concernenti, a seconda dei casi, l’impiego di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete oppure la selezione manuale;
b)
l’assegnazione di risorse umane adeguate;
c)
l’esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature per il trattamento delle monete ad un livello adeguato di efficienza;
d)
l’esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali incaricate le monete in euro contraffatte, le monete in euro non adatte alla circolazione e gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche; nonché
e)
l’esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che gli enti devono svolgere al fine di garantire che i loro centri di selezione e il loro personale seguano le istruzioni di cui al presente paragrafo.
7. Qualora uno Stato membro rilevi l’inosservanza del presente regolamento, l’ente interessato adotta le misure necessarie a garantire che l’inosservanza sia corretta tempestivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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