Art. 9
Commissione di trattamento
In vigore dal 15 dic 2010
Commissione di trattamento
1. Al momento del rimborso o della sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione, può essere trattenuta una commissione di trattamento del 5 % del valore nominale delle monete consegnate. In caso di controllo dell’intero sacchetto o contenitore di monete, come stabilito all’, paragrafo 2, la commissione di trattamento può essere incrementata di un ulteriore 15 % del valore nominale delle monete in euro consegnate.
2. Gli Stati membri possono accordare esenzioni generali o parziali dalle commissioni di trattamento nei casi in cui le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla consegna delle monete in euro collaborino strettamente e regolarmente con l’autorità nazionale incaricata del ritiro delle monete in euro contraffatte o delle monete in euro non adatte alla circolazione, ovvero qualora tali esenzioni rispondano al pubblico interesse.
3. I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico della persona fisica o giuridica che provvede alla consegna delle monete in euro.
4. Fatta salva l’esenzione di cui al paragrafo 2, ogni persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro non adatte alla circolazione è esente dalla commissione di trattamento su un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno. Qualora tale limite sia superato, tutte le monete consegnate possono essere soggette a una commissione.
5. Qualora una singola consegna di monete comprenda monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose al punto da poter essere considerate un rischio per la salute del personale addetto al trattamento, le commissioni prelevate conformemente al paragrafo 1 sono incrementate di un’ulteriore commissione equivalente al 20 % del valore nominale delle monete in euro consegnate.
Storico versioni
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