Art. 7

Disposizioni tecniche

In vigore dal 15 dic 2010
Disposizioni tecniche La Commissione assicura che il CTSE definisca, entro termini ragionevoli e previa consultazione del GEFM, le specifiche tecniche per il test di individuazione e altre disposizioni pratiche di esecuzione, quali le prassi di formazione, il periodo di validità della relazione riassuntiva sul test di individuazione, le informazioni da inserire nell’elenco di cui all’, paragrafo 2, gli orientamenti relativi ai controlli, ai collaudi e alle verifiche degli Stati membri, le regole per la rettifica dei casi d’inosservanza e le relative soglie di accettazione delle monete autentiche.
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