Art. 5
Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete
In vigore dal 15 dic 2010
Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete
1. Onde consentire ai produttori di apparecchiature per il trattamento delle monete di ottenere le specifiche necessarie per predisporre le proprie attrezzature per individuare le monete in euro contraffatte, i test di cui all’ possono essere effettuati presso l’autorità nazionale incaricata, il CTSE oppure, in virtù di un accordo bilaterale, presso i locali del produttore. A seguito dell’esito positivo del test effettuato su un’apparecchiatura per il trattamento delle monete, viene elaborata una relazione riassuntiva sul test di individuazione all’attenzione del produttore dell’apparecchiatura e trasmessa in copia al CTSE.
2. La Commissione pubblica sul suo sito internet una lista consolidata di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete per le quali è pervenuta o è stata elaborata dal CTSE una relazione riassuntiva sul test di individuazione positiva e valida.
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