Art. 4

Requisiti del test e apparecchiature per il trattamento delle monete

In vigore dal 15 dic 2010
Requisiti del test e apparecchiature per il trattamento delle monete 1.   Quando si applica l’, paragrafo 1, lettera a), gli enti devono utilizzare esclusivamente i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione effettuato dall’autorità nazionale incaricata o dal CTSE e che erano elencati nel sito internet di cui all’, paragrafo 2, al momento del loro acquisto. Gli enti provvedono affinché tali apparecchiature siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte nell’elenco di cui all’, paragrafo 2. Il test di individuazione assicura la capacità di un’apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche. 2.   Per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2014, gli Stati membri possono prevedere speciali deroghe alla prima frase del paragrafo 1 per le apparecchiature per il trattamento delle monete che erano in funzione alla data del 11 gennaio 2011 e che si sono dimostrate in grado di individuare monete in euro contraffatte, monete non adatte alla circolazione e altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche, sebbene tali apparecchiature non figurino nell’elenco di cui all’, paragrafo 2. Tali deroghe sono adottate previa consultazione del GEFM.
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