Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 dic 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «autenticazione delle monete in euro»: il processo di verifica dell’autenticità e dell’idoneità alla circolazione delle monete in euro;
b) «monete in euro non adatte alla circolazione»: monete in euro autentiche ma che sono state respinte durante il processo di autenticazione o monete in euro il cui aspetto è stato significativamente alterato;
c) «autorità nazionali incaricate»: il centro nazionale di analisi delle monete o un’altra autorità incaricata dallo Stato membro interessato;
d) «enti»: gli enti di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1338/2001, esclusi quelli di cui all’, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino di detto regolamento;
e) «GEFM» (Gruppo esperti sulla falsificazione delle monete): il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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