Art. 3
Autenticazione delle monete in euro
In vigore dal 15 dic 2010
Autenticazione delle monete in euro
1. Gli enti garantiscono che le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione, siano sottoposte ad una procedura di autenticazione. Essi adempiono a detto obbligo mediante:
a)
apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell’elenco di cui all’, paragrafo 2; o
b)
personale qualificato formato conformemente alle modalità definite dagli Stati membri.
2. A seguito dell’autenticazione, tutte le monete sospettate di essere contraffatte e le monete in euro non adatte alla circolazione sono consegnate all’autorità nazionale incaricata.
3. Le monete in euro contraffatte trasmesse per identificazione alle autorità nazionali competenti conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1338/2001 sono esenti da commissioni di trattamento o di altra natura. Per quanto riguarda le monete in euro non adatte alla circolazione, si applica il capo III del presente regolamento.
Storico versioni
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