Art. 12

Relazioni, comunicazione e valutazione

In vigore dal 15 dic 2010
Relazioni, comunicazione e valutazione 1.   Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione relazioni sulle loro attività di autenticazione delle monete in euro. L’informazione fornita comprende il numero dei controlli effettuati a norma dell’, paragrafo 2, e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate, i risultati dei test, il volume di monete trattate da tali apparecchiature, il numero di monete esaminate sospettate di essere contraffatte e il numero di monete in euro non adatte alla circolazione rimborsate, nonché i dettagli di tutte le deroghe concesse a norma dell’, paragrafo 2, o dell’, paragrafo 5. 2.   Per consentire agli Stati membri di controllare l’osservanza del presente regolamento da parte degli enti, questi, ove richiesto, forniscono agli Stati membri almeno annualmente le seguenti informazioni minime: a) i tipi e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete impiegate; b) l’ubicazione di ciascuna apparecchiatura per il trattamento delle monete; nonché c) il volume delle monete trattate per apparecchiatura per il trattamento delle monete, per anno e taglio, per almeno i principali tre tagli. 3.   Gli Stati membri assicurano che le informazioni, riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione delle monete in euro e le modalità specifiche, relative, ad esempio, ai requisiti per l’imballaggio e alle commissioni, siano a disposizione del pubblico sugli appositi siti internet e attraverso le opportune pubblicazioni. 4.   Previa analisi delle relazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione annuale al comitato economico e finanziario sugli sviluppi e sui risultati relativi all’autenticazione delle monete in euro e alle monete in euro non adatte alla circolazione. 5.   Entro il 30 giugno 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative che attuino in maggior dettaglio, o modifichino, il presente regolamento, in particolare per quanto concerne gli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:1210:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo