Art. 11
Controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione
In vigore dal 15 dic 2010
Controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione
1. Gli Stati membri possono procedere ai seguenti controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione che hanno ricevuto:
a)
controllano la quantità dichiarata pesando ogni sacchetto o contenitore;
b)
effettuano controlli relativi all’autenticità e all’aspetto su un campione di almeno il 10 % delle monete consegnate.
2. Qualora i controlli di cui al paragrafo 1 rivelassero anomalie o difformità dall’, l’intero sacchetto o contenitore è controllato.
3. Qualora l’accettazione o il trattamento di monete in euro costituisca un rischio per la salute del personale addetto al trattamento o una consegna non rispetti le norme in materia di imballaggio ed etichettatura, gli Stati membri possono rifiutarsi di accettare tali monete.
Gli Stati membri possono prevedere provvedimenti da adottare nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che hanno consegnato le monete di cui al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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