Art. 18
Accesso al rapporto di riesame
In vigore dal 7 dic 2010
Accesso al rapporto di riesame
La Commissione mette la relazione di riesame a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti per le quali è stato richiesto un trattamento riservato, giustificato ai sensi dell’ della direttiva 91/414/CEE.
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