Art. 20

Altri diritti, prelievi o tasse

In vigore dal 7 dic 2010
Altri diritti, prelievi o tasse L’ lascia salvi i diritti degli Stati membri di mantenere o introdurre, in conformità del trattato, diritti, prelievi o tasse diversi da quelli di cui all’ relativi all’autorizzazione, all’immissione sul mercato, all’utilizzazione e al controllo di sostanze attive e di prodotti fitosanitari.
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