Art. 19
Diritti e tasse
In vigore dal 7 dic 2010
Diritti e tasse
1. Gli Stati membri possono riscuotere diritti o tasse per coprire i costi delle attività svolte per dare applicazione al presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono a che i diritti o tasse di cui al paragrafo 1:
a)
siano stabiliti in modo trasparente; e
b)
corrispondano al costo totale effettivo delle attività svolte, a meno che sia di pubblico interesse ridurli.
I diritti o tasse possono comprendere un tariffario di oneri fissi, in funzione dei costi medi delle attività di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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