Art. 17

Relazione di riesame e presentazione dei progetti di atti

In vigore dal 7 dic 2010
Relazione di riesame e presentazione dei progetti di atti 1.   La Commissione predispone un progetto di relazione di riesame (nel seguito «relazione di riesame») tenendo conto della relazione di valutazione del rinnovo dello Stato membro relatore, delle osservazioni di cui all’, paragrafo 1, e, se necessario, della conclusione dell’Autorità. Al richiedente è data la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame entro un termine fissato dalla Commissione. La Commissione presenta al comitato di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE il progetto di relazione di riesame entro sei mesi dal ricevimento delle osservazioni di cui all’, paragrafo 1, o, se la Commissione ha consultato l’Autorità come previsto dall’, paragrafo 2, entro sei mesi dal ricevimento della conclusione dell’Autorità. 2.   Sulla base della relazione di riesame e tenendo conto delle osservazioni presentate dal richiedente entro il termine fissato dalla Commissione come disposto al paragrafo 1, secondo comma, la Commissione presenta al comitato: a) un progetto di atto che rinnova l’iscrizione della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, indicando, se del caso, le condizioni e le restrizioni che si applicano a tale iscrizione, compreso il periodo della sua validità; o b) un progetto di atto che ritira la sostanza attiva dall’allegato I della direttiva 91/414/CEE e dispone la sua non iscrizione e il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva in questione. 3.   I progetti di atti di cui al paragrafo 2 sono adottati secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
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