Art. 27
Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento
In vigore dal 24 nov 2010
Sistema europeo per la risoluzione delle crisi e modalità di finanziamento
1. Nei settori di sua competenza, l’Autorità contribuisce a sviluppare metodi di risoluzione delle crisi dei partecipanti chiave ai mercati finanziari in fallimento attraverso modalità che evitino il contagio e consentano di liquidarli in maniera ordinata e tempestiva, ed anche, se del caso, meccanismi di finanziamento coerenti e credibili, ove opportuno.
2. L’Autorità contribuisce ai lavori sulle questioni attinenti a condizioni di parità e sugli effetti cumulativi di eventuali sistemi di prelievi e contributi a carico degli istituti finanziari che potrebbero essere introdotti per assicurare un’equa ripartizione degli oneri e stabilire incentivi volti a contenere il rischio sistemico nell’ambito di un quadro di risoluzione delle crisi coerente e credibile.
Il riesame del presente regolamento previsto all’ valuta in particolare l’eventuale potenziamento del ruolo dell’Autorità in un quadro per la prevenzione, la gestione e la risoluzione delle crisi.
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