Art. 26
Sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori
In vigore dal 24 nov 2010
Sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori
1. L’Autorità contribuisce a rafforzare il sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori (SII), deliberando nell’ambito dei poteri conferitile nel presente regolamento per garantire la corretta applicazione della direttiva 97/9/CE, con l’obiettivo di assicurare che i sistemi nazionali di indennizzo degli investitori siano adeguatamente finanziati da contributi dei partecipanti ai mercati finanziari interessati, compresi, se del caso, i partecipanti ai mercati finanziari con sede in paesi terzi, e forniscano un elevato livello di protezione a tutti gli investitori in un quadro armonizzato a livello di Unione.
2. L’ relativo ai poteri dell’Autorità di adottare orientamenti e raccomandazioni si applica ai sistemi di indennizzo degli investitori.
3. L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15 del presente regolamento.
4. Il riesame del presente regolamento previsto all’ valuta in particolare la convergenza del sistema europeo dei sistemi nazionali di indennizzo degli investitori.
Storico versioni
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