Art. 25
Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi
In vigore dal 24 nov 2010
Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi
1. L’Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di un eventuale fallimento.
2. L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1095:oj#art-25