Art. 25

Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi

In vigore dal 24 nov 2010
Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi 1.   L’Autorità contribuisce e partecipa attivamente a elaborare e coordinare efficaci e coerenti piani di risanamento e di risoluzione delle crisi, procedure in situazioni di emergenza e misure preventive per ridurre al minimo l’impatto sistemico di un eventuale fallimento. 2.   L’Autorità può elaborare norme tecniche di regolamentazione e di attuazione come specificato negli atti legislativi di cui all’, paragrafo 2, in conformità della procedura di cui agli articoli da 10 a 15.
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Procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi (Art. 25 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo