Art. 23
Individuazione e misurazione del rischio sistemico
In vigore dal 24 nov 2010
Individuazione e misurazione del rischio sistemico
1. Di concerto con il CERS, l’Autorità elabora criteri per l’individuazione e la misurazione del rischio sistemico e un sistema adeguato di prove di stress che prevede una valutazione del potenziale rischio sistemico che potrebbero comportare i partecipanti ai mercati finanziari in situazioni di stress. I partecipanti ai mercati finanziari che potrebbero comportare un rischio sistemico sono soggetti a una vigilanza rafforzata e, ove necessario, alle procedure di risanamento e di risoluzione delle crisi di cui all’.
2. L’Autorità tiene pienamente conto dei pertinenti approcci a livello internazionale nell’elaborare i criteri di individuazione e misurazione del rischio sistemico costituito dai partecipanti ai mercati finanziari, tra cui quelli stabiliti dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca dei regolamenti internazionali.
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