Art. 81

Clausola di revisione

In vigore dal 24 nov 2010
Clausola di revisione 1.   Entro il 2 gennaio 2014 e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro: a) il grado di convergenza raggiunto dalle autorità competenti nelle prassi di vigilanza; i) il grado di convergenza raggiunto nell’indipendenza operativa delle autorità competenti e negli standard equivalenti alla governance; ii) l’imparzialità, l’obiettività e l’autonomia dell’Autorità; b) il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza; c) i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell’Unione; d) il ruolo dell’Autorità riguardo al rischio sistemico; e) l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’; f) l’applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all’. 2.   La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre: a) se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari; b) se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l’esercizio dell’attività in modo distinto o tramite un’unica autorità di vigilanza; c) se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV; d) se l’evoluzione del SEVIF sia coerente con l’evoluzione globale; e) se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza; f) se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione; g) se le risorse dell’Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità; h) se sia opportuno mantenere la sede dell’Autorità ovvero riunire le AEV in un’unica sede al fine di migliorarne il coordinamento. 3.   Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Commissione elabora una relazione annuale sull’opportunità di attribuire all’Autorità ulteriori compiti di vigilanza in questo settore. 4.   La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Clausola di revisione (Art. 81 Regolamento (UE) 2010/1095) — Testo vigente | Portale Normativo