Art. 81
Clausola di revisione
In vigore dal 24 nov 2010
Clausola di revisione
1. Entro il 2 gennaio 2014 e in seguito ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione generale sull’esperienza acquisita grazie all’operato dell’Autorità e alle procedure di cui al presente regolamento. La relazione valuta tra l’altro:
a)
il grado di convergenza raggiunto dalle autorità competenti nelle prassi di vigilanza;
i)
il grado di convergenza raggiunto nell’indipendenza operativa delle autorità competenti e negli standard equivalenti alla governance;
ii)
l’imparzialità, l’obiettività e l’autonomia dell’Autorità;
b)
il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
c)
i progressi compiuti verso la convergenza nei settori della prevenzione, della gestione e della risoluzione delle crisi, inclusi i meccanismi di finanziamento dell’Unione;
d)
il ruolo dell’Autorità riguardo al rischio sistemico;
e)
l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’;
f)
l’applicazione del ruolo di mediazione vincolante di cui all’.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta inoltre:
a)
se sia opportuno continuare una vigilanza separata di banche, assicurazioni, pensioni aziendali e professionali, strumenti e mercati finanziari;
b)
se sia opportuno iniziare la vigilanza prudenziale e supervisionare l’esercizio dell’attività in modo distinto o tramite un’unica autorità di vigilanza;
c)
se sia opportuno semplificare e rafforzare la struttura del SEVIF onde aumentare la coerenza tra i livelli macro e micro e tra le AEV;
d)
se l’evoluzione del SEVIF sia coerente con l’evoluzione globale;
e)
se la composizione del SEVIF presenti sufficiente diversificazione ed eccellenza;
f)
se siano adeguate la responsabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione;
g)
se le risorse dell’Autorità siano adeguate per consentirle di adempiere alle sue responsabilità;
h)
se sia opportuno mantenere la sede dell’Autorità ovvero riunire le AEV in un’unica sede al fine di migliorarne il coordinamento.
3. Riguardo alla questione della vigilanza diretta di istituzioni o infrastrutture di portata paneuropea, e tenuto conto degli sviluppi del mercato, la Commissione elabora una relazione annuale sull’opportunità di attribuire all’Autorità ulteriori compiti di vigilanza in questo settore.
4. La relazione e le eventuali proposte di accompagnamento sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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