Art. 29
Cultura comune della vigilanza
In vigore dal 24 nov 2010
Cultura comune della vigilanza
1. L’Autorità contribuisce attivamente a creare una cultura comune a livello di Unione e prassi uniformi in materia di vigilanza, nonché ad assicurare l’uniformità delle procedure e la coerenza degli approcci in tutta l’Unione. L’Autorità svolge almeno le attività seguenti:
a)
fornire pareri alle autorità competenti;
b)
promuovere lo scambio efficace di informazioni, sia bilaterale sia multilaterale, tra le autorità competenti, nel pieno rispetto delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e di protezione dei dati, quali stabilite dalla pertinente normativa dell’Unione;
c)
contribuire a sviluppare standard di vigilanza uniformi e di elevata qualità, tra l’altro in materia di informativa, e standard contabili internazionali in conformità dell’, paragrafo 3;
d)
esaminare l’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall’Autorità e proporre modifiche, se necessario; e
e)
stabilire programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevolare gli scambi di personale e incoraggiare le autorità competenti a intensificare il ricorso a regimi di distacco e ad altri strumenti.
2. L’Autorità può sviluppare, se del caso, nuovi strumenti pratici e di convergenza per promuovere approcci e prassi comuni in materia di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:1095:oj#art-29