Art. 6
In vigore dal 21 ott 2010
In deroga all’, paragrafo 3, quinto comma, e all’, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011, prima di ritirare i cereali dalle scorte d’intervento, l’aggiudicatario costituisce una cauzione pari a 150 EUR/tonnellata.
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