Art. 1
In vigore dal 21 ott 2010
Per il 2011 la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nell’UE, prevista dall’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, si svolgerà in conformità del piano annuale di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.
È autorizzato il ricorso ai cereali in pagamento dei prodotti a base di riso mobilitati sul mercato, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 807/2010.
Storico versioni
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