Art. 3

In vigore dal 21 ott 2010
1.   Il trasferimento intra-UE dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dall’ del regolamento (UE) n. 807/2010. 2.   In caso di trasferimento intra-UE di cereali, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri fornitori comunicano alla Commissione i quantitativi di ciascun tipo di cereale detenuti dai rispettivi organismi d’intervento che sono riservati all’esecuzione del piano di distribuzione del 2011.
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