Art. 7

In vigore dal 21 ott 2010
In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, si procede a una revisione del piano di distribuzione del 2011 se le modifiche giustificate riguardano almeno il 10 % dei quantitativi o dei valori previsti per prodotto nel piano dell’UE.
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