Art. 5
In vigore dal 21 ott 2010
In deroga all’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, per il piano di distribuzione del 2011 il 70 % delle scorte di cereali detenute dagli organismi d’intervento deve essere ritirato anteriormente al 1o giugno 2011.
Per il piano di distribuzione del 2011, il termine di sessanta giorni per il prelievo dei prodotti ritirati previsto dall’, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (UE) n. 807/2010 non si applica nel caso dei cerali.
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