Art. 6

Sanzioni

In vigore dal 16 set 2010
Sanzioni 1.   La restituzione è ridotta ulteriormente di un importo pari a quello della restituzione non versata in applicazione dell’, paragrafo 1, qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione corrisponda: a) a oltre l’1 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a due animali; oppure b) a oltre cinque animali. 2.   La restituzione è rifiutata per tutti gli animali indicati nella dichiarazione di esportazione qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione, in applicazione dell’, paragrafo 1, corrisponda: a) a oltre il 5 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata e come minimo a tre animali; oppure b) a dieci animali o più, ma almeno al 2 % del numero indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata. 3.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, non si tiene conto degli animali morti durante il trasporto e degli animali che hanno figliato o abortito anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale per i quali l’esportatore fornisca la prova, ritenuta soddisfacente dalla competente autorità, che la morte, il parto o l’aborto non sono imputabili al mancato rispetto del regolamento (CE) n. 1/2005. 4.   La sanzione di cui all’articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009 non si applica all’importo non pagato, né all’importo della riduzione di cui all’ di questo regolamento e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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Sanzioni (Art. 6 Regolamento (UE) 2010/817) — Testo vigente | Portale Normativo