Art. 7
Recupero degli importi indebitamente pagati
In vigore dal 16 set 2010
Recupero degli importi indebitamente pagati
Qualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stato rispettato il regolamento (CE) n. 1/2005, la parte corrispondente della restituzione, compresa eventualmente la sanzione di cui all’ del presente regolamento, è considerata indebitamente pagata e viene recuperata conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 612/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:817:oj#art-7