Art. 7

Recupero degli importi indebitamente pagati

In vigore dal 16 set 2010
Recupero degli importi indebitamente pagati Qualora si constati, dopo il pagamento della restituzione, che non è stato rispettato il regolamento (CE) n. 1/2005, la parte corrispondente della restituzione, compresa eventualmente la sanzione di cui all’ del presente regolamento, è considerata indebitamente pagata e viene recuperata conformemente all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 612/2009.
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Recupero degli importi indebitamente pagati (Art. 7 Regolamento (UE) 2010/817) — Testo vigente | Portale Normativo