Art. 8

Comunicazioni

In vigore dal 16 set 2010
Comunicazioni Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni relative all’applicazione del presente regolamento durante l’anno civile precedente: a) il numero di dichiarazioni di esportazione per animali per le quali è stata versata la restituzione e il numero di animali per i quali è stata versata la restituzione; b) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione non è stata versata o è stata versata parzialmente e il numero di animali per i quali non è stata versata la restituzione; c) il numero di dichiarazioni di esportazione per le quali la restituzione è stata recuperata, integralmente o parzialmente, e il numero di animali per i quali la restituzione è stata recuperata, compresi quelli per cui il recupero concerne operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione; d) i motivi del non pagamento e del recupero della restituzione per gli animali di cui alle lettere b) e c), così come il numero di tali animali registrati rispettivamente nelle categorie B, C e D di cui agli allegati I, III e IV; e) il numero di sanzioni per ciascuna categoria previsto all’, paragrafi 1 e 2, con il corrispondente numero di animali e gli importi delle restituzioni non versati; f) gli importi in euro delle restituzioni non versate e gli importi recuperati, compresi quelli corrispondenti ad operazioni di esportazione effettuate prima del periodo in questione; g) il numero di dichiarazioni di esportazione e gli importi per i quali è ancora in corso la procedura di recupero; h) eventuali altre informazioni in merito al funzionamento del presente regolamento ritenute pertinenti dagli Stati membri.
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