Art. 5

Non pagamento delle restituzioni all’esportazione

In vigore dal 16 set 2010
Non pagamento delle restituzioni all’esportazione 1.   L’importo totale della restituzione all’esportazione per animale, calcolato in conformità del secondo comma, non è versato per: a) gli animali che sono morti durante il trasporto, tranne nei casi di cui al paragrafo 2; b) gli animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale; c) gli animali per i quali l’autorità competente ritenga che non siano stati rispettati gli articoli da 3 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e gli allegati in esso menzionati, sulla base dei documenti di cui all’, paragrafo 2, e/o di tutti gli altri elementi a sua disposizione relativi al rispetto del presente regolamento. Il peso di un animale per il quale non viene versata la restituzione è calcolato forfettariamente, dividendo il peso totale in chilogrammi indicato nella dichiarazione di esportazione per il numero totale di capi figurante nella stessa dichiarazione. 2.   Qualora gli animali siano deceduti durante il trasporto per motivi di forza maggiore dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità: a) in caso di restituzione non differenziata, viene versato l’intero importo della restituzione; b) in caso di restituzione differenziata, viene versata la parte della restituzione calcolata conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009.
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