Art. 4

Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione

In vigore dal 16 set 2010
Procedura di pagamento delle restituzioni all’esportazione 1.   L’esportatore comunica all’autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutte le informazioni necessarie sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione. Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l’esportatore informa l’autorità competente di ogni eventuale cambiamento di mezzo di trasporto. 2.   Le domande di pagamento delle restituzioni all’esportazione, redatte a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 612/2009, devono essere integrate, entro i termini previsti da tale articolo, dai seguenti documenti: a) il documento di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilato; and b) le relazioni previste dall’, paragrafo 2, terzo comma, del presente regolamento. 3.   Se in seguito a circostanze non imputabili all’esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all’, paragrafo 1, l’autorità competente, su richiesta motivata dell’esportatore, può accettare altri documenti che comprovino in modo ritenuto soddisfacente il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005.
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