Art. 2
Controlli nel territorio doganale del la Comunità
In vigore dal 16 set 2010
Controlli nel territorio doganale del la Comunità
1. L’uscita degli animali dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi esclusivamente attraverso i seguenti punti:
a)
un posto d’ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli ungulati vivi provenienti dai paesi terzi;
oppure
b)
un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.
2. Per gli animali per i quali è accettata una dichiarazione di esportazione, il veterinario ufficiale del punto di uscita verifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio (6), se:
a)
le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sono state rispettate dal luogo di partenza, definito conformemente all’, lettera r), del summenzionato regolamento, fino al punto di uscita;
e
b)
le condizioni di trasporto per il resto del viaggio sono conformi al regolamento (CE) n. 1/2005 e sono stati presi i provvedimenti necessari per garantire che venga rispettato fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
Il veterinario ufficiale che ha effettuato i controlli redige una relazione conforme al modello di cui all’allegato I di questo regolamento certificando se i risultati dei controlli eseguiti conformemente al primo comma sono soddisfacenti o non soddisfacenti.
L’autorità veterinaria responsabile del punto di uscita conserva tale relazione per almeno tre anni. Una copia della relazione è inviata all’organismo pagatore.
3. Il veterinario ufficiale del punto di uscita, se constata che le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, certifica tale constatazione, apponendo una delle diciture riportate nell’allegato II nonché il proprio timbro e la firma sul documento che comprova l’uscita dal territorio doganale della Comunità nel riquadro J dell’esemplare di controllo T5 o nel punto più adatto del documento nazionale.
4. Il veterinario ufficiale del punto di uscita indica nel documento di cui al paragrafo 3 il numero totale di animali per i quali era stata accettata una dichiarazione di esportazione sottraendo il numero di animali che hanno figliato o abortito durante il trasporto, gli animali morti e quelli per i quali non sono state rispettate le norme del regolamento (CE) n. 1/2005.
5. Gli Stati membri possono fare obbligo all’esportatore di preavvertire dell’arrivo della partita il veterinario ufficiale del punto di uscita.
6. In deroga al paragrafo 1, in caso di applicazione del regime semplificato di transito comunitario per ferrovia o grandi contenitori, previsto dall’articolo 11 del regolamento (CE) n. 612/2009, il veterinario ufficiale effettua i controlli nei locali in cui gli animali sono sottoposti a tale regime.
La certificazione e le indicazioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono apposte sul documento utilizzato ai fini del pagamento della restituzione oppure sull’esemplare di controllo T 5 nel caso descritto all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 612/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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