Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 16 set 2010
Campo di applicazione
Il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina di cui alla voce NC 0102 (di seguito «animali») ai sensi dell’articolo 168 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, degli articoli da 3 a 9 del regolamento (CE) n. 1/2005 e degli allegati in esso menzionati nonché del presente regolamento.
Ai fini del presente regolamento, quando il trasporto viene effettuato su strada, con l’espressione «primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale» si intende il luogo in cui il primo animale è definitivamente scaricato dall’autoveicolo, escludendo pertanto un luogo in cui il viaggio viene interrotto per lasciar riposare, nutrire o abbeverare gli animali.
Storico versioni
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