Art. 3
Controlli nei paesi terzi
In vigore dal 16 set 2010
Controlli nei paesi terzi
1. L’esportatore garantisce che, dopo aver lasciato il territorio doganale della Comunità, gli animali siano sottoposti a controllo:
a)
ovunque vi sia un cambiamento di mezzo di trasporto, tranne qualora il cambiamento non fosse stato programmato e sia dovuto a circostanze impreviste eccezionali;
b)
nel luogo di primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
2. L’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a una società internazionale di controllo e di sorveglianza, a tal fine riconosciuta e controllata da uno Stato membro conformemente agli articoli da 18 a 23 del regolamento (CE) n. 612/2009, oppure a un’agenzia ufficiale di uno Stato membro.
L’esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 è affidata a un veterinario in possesso di un diploma, di un certificato o di un altro titolo in medicina veterinaria ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Tuttavia, gli Stati membri che hanno riconosciuto gli organismi internazionali di controllo e di sorveglianza di cui al primo comma si accertano che detti organismi verifichino che i veterinari in possesso di un titolo professionale non contemplato dalla direttiva succitata siano a conoscenza delle condizioni imposte dal regolamento (CE) n. 1/2005. Tali verifiche sono effettuate in modo ragionevole, obiettivo e imparziale mediante idonee procedure.
Il veterinario che ha eseguito il controllo redige una relazione su ciascun controllo effettuato a norma del paragrafo 1 secondo i modelli di cui agli allegati III e IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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