Art. 6
Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 ago 2010
Disposizioni transitorie
1. Le domande relative al primo pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 15 gennaio 2011. I pagamenti corrispondenti sono effettuati entro il 30 aprile 2011. Le domande relative al secondo pagamento di cui all’articolo 102 bis del suddetto regolamento sono presentate entro un termine che sarà fissato dalla Germania, ma comunque non oltre il 30 settembre 2011. I pagamenti corrispondenti sono effettuati entro e non oltre il 31 gennaio 2012.
2. Anteriormente al primo pagamento di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale competente identifica le organizzazioni di produttori ammissibili di cui all’, paragrafo 1, verifica in via provvisoria il rispetto delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, e stabilisce in via provvisoria gli importi e le superfici ammissibili di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento nel corso dell’anno civile precedente detto pagamento.
Storico versioni
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