Art. 3

Diritto all’aiuto

In vigore dal 16 ago 2010
Diritto all’aiuto 1.   Gli importi versati alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo sono impegnati per finanziare misure volte a conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   L’importo da versare a ciascuna organizzazione di produttori è calcolato proporzionalmente alle superfici ammissibili coltivate a luppolo dei suoi membri secondo quanto specificato ai paragrafi da 3 a 6. 3.   Sono ammissibili all’aiuto le superfici coltivate a luppolo in Germania che, al momento della presentazione della domanda di cui all’, sono interamente piantate e sono state sottoposte a normali operazioni colturali secondo le norme locali. 4.   Le superfici di cui al paragrafo 2 sono piantate ad una densità uniforme di almeno 1 500 piante per ettaro nel caso della puntellatura doppia o di 2 000 piante per ettaro nel caso della puntellatura semplice. 5.   Le superfici di cui al paragrafo 2 comprendono unicamente le superfici delimitate dalla linea dei fili esterni di ancoraggio dei puntelli. Qualora vi siano piante di luppolo lungo tale linea, può essere aggiunto, da ciascun lato della particella, un corridoio di servizio supplementare di larghezza pari alla larghezza media di un interfilare di detta superficie. Detto corridoio di servizio supplementare non deve situarsi sulla pubblica via. La superficie può comprendere le due particelle situate alle estremità dei filari e necessarie per la manovra delle macchine agricole, purché ciascuna delle due particelle non abbia lunghezza superiore ad otto metri, sia conteggiata una sola volta e non sia situata sulla pubblica via. 6.   Le superfici di cui al paragrafo 2 non comprendono le superfici piantate con giovani piante di luppolo coltivate principalmente come prodotti di vivaio.
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