Art. 5

Controlli e sanzioni

In vigore dal 16 ago 2010
Controlli e sanzioni 1.   Prima di concedere il pagamento, l’autorità nazionale competente esegue controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto nonché controlli in loco su un campione significativo di domande. 2.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto sono esaustivi e comprendono: a) controlli incrociati delle superfici ammissibili oggetto della domanda, in particolare con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009; b) una verifica del contributo delle misure attuate al conseguimento degli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   I controlli in loco sono realizzati presso ciascuna organizzazione di produttori e vertono almeno sul 5 % dell’aiuto da distribuire. Tali controlli sono volti in particolare a verificare: a) il rispetto dei criteri di riconoscimento da parte dell’organizzazione di produttori; b) l’ammissibilità delle superfici coltivate a luppolo oggetto della domanda; c) un campione rappresentativo delle misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 4.   È ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo in loco. 5.   In tutti i casi in cui ciò sia opportuno, la Germania si avvale del sistema integrato di gestione e di controllo. 6.   In caso di pagamento indebito, si applica per quanto di ragione l’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (4). 7.   Nel caso in cui venga effettuato un pagamento indebito a seguito di una falsa dichiarazione, di documenti falsi o di una grave negligenza, il richiedente, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, rimborsa un importo pari alla differenza tra l’importo inizialmente versato e quello al quale aveva effettivamente diritto. Tali importi sono versati al bilancio dell’UE. 8.   L’autorità di controllo competente redige una relazione su ciascun controllo in loco. La relazione fornisce una descrizione accurata dei vari elementi ed aspetti controllati ed è sufficientemente particolareggiata da consentire un esame dell’attività di controllo realizzata e dei risultati conseguiti. 9.   L’autorità tedesca competente che esegue i pagamenti trasmette alla Commissione una relazione annuale sull’utilizzo che le organizzazioni di produttori hanno fatto degli importi percepiti, compresa una descrizione delle misure finanziate mediante i pagamenti. La relazione precisa il numero dei controlli in loco effettuati e le relative risultanze ed è trasmessa entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
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Controlli e sanzioni (Art. 5 Regolamento (UE) 2010/738) — Testo vigente | Portale Normativo