Art. 2
Domande di aiuto
In vigore dal 16 ago 2010
Domande di aiuto
1. Le organizzazioni di produttori che intendono beneficiare del pagamento di cui all’articolo 102 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 presentano ogni anno una domanda all’autorità tedesca competente, entro una data fissata dalla Germania, che non deve essere successiva al 30 settembre.
2. Nel fissare la data di cui al paragrafo 1, la Germania tiene conto del tempo necessario per garantire la corretta gestione amministrativa e finanziaria del pagamento, anche per quanto riguarda l’obbligo di svolgere controlli efficaci.
3. Le domande sono corredate di documenti giustificativi attestanti quanto segue:
a)
l’identità e la prova del riconoscimento dell’organizzazione di produttori;
b)
il totale delle superfici ammissibili di cui all’;
c)
gli elementi atti a identificare i membri dell’organizzazione di produttori e le superfici ammissibili da essi coltivate;
d)
le misure attuate, ultimate o in corso, e le spese corrispondenti sostenute o impegnate nell’anno civile della domanda di aiuto al fine di conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 122, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
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