Art. 4

Pagamento dell’aiuto

In vigore dal 16 ago 2010
Pagamento dell’aiuto 1.   Per ogni domanda presentata in conformità del presente regolamento e della legislazione tedesca, la Germania versa l’aiuto ai beneficiari tra il 16 ottobre dell’anno di presentazione della domanda e, al più tardi, il 31 gennaio dell’anno successivo, a condizione che siano stati effettuati tutti i controlli obbligatori previsti all’. 2.   Qualsiasi importo versato dall’autorità tedesca competente che non sia stato impegnato da un’organizzazione di produttori entro tre anni dalla data del pagamento è rimborsato all’organismo pagatore e detratto dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
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