Art. 4
Pagamento dell’aiuto
In vigore dal 16 ago 2010
Pagamento dell’aiuto
1. Per ogni domanda presentata in conformità del presente regolamento e della legislazione tedesca, la Germania versa l’aiuto ai beneficiari tra il 16 ottobre dell’anno di presentazione della domanda e, al più tardi, il 31 gennaio dell’anno successivo, a condizione che siano stati effettuati tutti i controlli obbligatori previsti all’.
2. Qualsiasi importo versato dall’autorità tedesca competente che non sia stato impegnato da un’organizzazione di produttori entro tre anni dalla data del pagamento è rimborsato all’organismo pagatore e detratto dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:738:oj#art-4