Art. 7

In vigore dal 26 lug 2010
1.   L’, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza, purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti all', paragrafo 1. 2.   L’, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo elencati, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio le autorità competenti in merito a tali transazioni.
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