Art. 10
In vigore dal 26 lug 2010
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri elencate all'allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;
b)
collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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