Art. 10

In vigore dal 26 lug 2010
1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a: a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri elencate all'allegato II per il paese in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti; b) collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. 2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
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