Art. 8

In vigore dal 26 lug 2010
1.   È vietato: a) fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo elencata/o all'allegato I; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o per la prestazione di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo elencata/o all'allegato I. 2.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere il divieto di cui al paragrafo 1. 3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b) non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
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