Art. 3
In vigore dal 26 lug 2010
1. Per garantire un'applicazione rigorosa dell' della decisione 2010/127/PESC, tutti i beni importati nel territorio doganale dell'Unione o esportati dal territorio doganale dell'Unione mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese devono essere assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
2. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6).
3. Inoltre, la persona che introduce i beni o che assume la responsabilità del loro trasporto mediante aeromobili da carico o navi mercantili diretti in Eritrea e provenienti da tale paese, o i suoi rappresentanti, dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.
4. Fino al 31 dicembre 2010 le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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