Art. 2

In vigore dal 26 lug 2010
1.   È vietato: a) fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) (in prosieguo: l'«elenco comune delle attrezzature militari dell’UE»), direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea; b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o la fornitura di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea o per un uso in Eritrea; c) ottenere assistenza tecnica pertinente ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Eritrea; d) ottenere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, o per la prestazione di assistenza tecnica connessa e servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Eritrea; e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b), c) e d). 2.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere b) e d) non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se esse/i non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2010/667 — Testo vigente | Portale Normativo