Art. 8

Comunicazione e conservazione dei documenti convalidati

In vigore dal 7 lug 2010
Comunicazione e conservazione dei documenti convalidati 1.   Fatta eccezione per i casi in cui si applica l’, paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono per via elettronica entro il più breve termine, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data della convalida, o senza indugio quando la durata prevista del trasporto non supera i cinque giorni lavorativi, una copia di tutti i documenti di cattura o certificati di riesportazione convalidati ai seguenti destinatari: a) la Commissione, b) le autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui il tonno rosso deve essere oggetto di commercio interno, allevamento o importazione, e c) il segretariato dell’ICCAT. 2.   Gli Stati membri conservano per almeno due anni copia dei documenti di cattura e dei certificati di riesportazione convalidati da essi rilasciati o ricevuti.
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